PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Assegnazione di sede).

      1. A ciascun dirigente scolastico è assegnata la sede di servizio da parte dell'ufficio scolastico regionale competente.
      2. Ai vincitori del corso-concorso per dirigente scolastico è assegnata la sede di servizio secondo la posizione occupata nella graduatoria definitiva, in rapporto alle sedi effettivamente disponibili.
      3. L'incarico di dirigente scolastico è conferito a tempo indeterminato.

Art. 2.
(Trasferimenti di sede).

      1. I trasferimenti di sede dei dirigenti scolastici, nell'ambito della stessa regione, si effettuano in base ad una tabella di titoli valutabili approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, su posti effettivamente vacanti.
      2. I trasferimenti di sede dei dirigenti scolastici da regione a regione si effettuano analogamente e successivamente ai trasferimenti di sede nell'ambito della stessa regione e su posti effettivamente disponibili.
      3. Non si fa luogo ad assegnazione provvisoria annuale di sede.

Art. 3.
(Responsabilità dirigenziale).

      1. Ferma restando la responsabilità disciplinare, amministrativa, civile e penale prevista per i pubblici dipendenti, i dirigenti scolastici sono responsabili in particolare del conseguimento dei risultati di ogni istituzione scolastica, conseguenti

 

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all'attuazione del piano dell'offerta formativa previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, alla regolarità, all'efficacia e all'efficienza dell'attività amministrativo-contabile, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1o febbraio 2001, n. 44, e al pieno e corretto esercizio delle funzioni.
      2. I risultati conseguenti all'attività didattica esercitata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con riferimento ai diversi ordini e gradi di scuola, sono valutati in rapporto agli standard stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
      3. Presso ogni ufficio scolastico regionale sono istituiti nuclei di valutazione, in rapporto al numero delle istituzioni scolastiche, composti da un ispettore tecnico, che lo presiede, da un esperto, anche non appartenente al Ministero della pubblica istruzione, e da un revisore dei conti di adeguata professionalità.
      4. Il Ministro della pubblica istruzione adotta preventivamente i criteri generali che informano la valutazione, in rapporto alla tipologia dei risultati da valutare.
      5. I risultati negativi rilevati, previa contestazione e contraddittorio, comportano per il dirigente scolastico interessato la revoca dell'incarico e la restituzione al ruolo di provenienza, ove richiesta.
      6. La valutazione del dirigente scolastico è effettuata annualmente.
      7. In caso di accertate gravi carenze nella gestione dell'istituzione scolastica, la valutazione dei risultati è effettuata anticipatamente rispetto alla comune scadenza prevista.

Art. 4.
(Sanzioni disciplinari).

      1. Nel caso di violazione dei propri doveri funzionali, al dirigente scolastico possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

          a) la censura;

 

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          b) la sospensione dall'ufficio fino a un mese;

          c) la sospensione dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;

          d) la destituzione.

      2. Il consiglio di disciplina per il personale dirigente della scuola è composto da un professore universitario di ruolo di materie giuridiche, da un dirigente dell'amministrazione di appartenenza e da un dirigente scolastico, nominati con provvedimento del dirigente generale responsabile dell'ufficio scolastico regionale. Con la medesima procedura sono nominati tre membri supplenti.

Art. 5.
(Articolazione del comparto scuola).

      1. Il comparto scuola è articolato, anche ai fini della contrattazione collettiva, nelle seguenti aree autonome:

          a) area della funzione docente;

          b) area della funzione dirigente;

          c) area della funzione ispettiva tecnica;

          d) area della funzione amministrativa, tecnica e ausiliaria.

      2. L'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, è abrogato.